Il Consiglio dell’Ordine (Biella) chiede parere sulla possibilità, per un avvocato che sia stato legale di fiducia di un cliente defunto, di deporre quale testimone circa la volontà e gli atti posti in essere dal de cuius nell’ambito di una controversia promossa da un erede che si assume pretermesso, ovvero sulla necessità di conservare il segreto professionale. Quanto all’assunzione della testimonianza vi è il consenso di solo alcune delle parti coinvolte nel giudizio, mentre altre vi si oppongono.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere: “Il segreto professionale costituisce al tempo stesso l’oggetto di un dovere giuridico dell’avvocato, la cui violazione è sanzionata penalmente (art. 622 c.p.), e l’oggetto di un diritto dell’avvocato medesimo, che non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragione del proprio ministero (art. […]

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