Si chiede, in relazione all’art. 32 della legge 31.12.2012 n. 247, come debba essere interpretato il 1° comma della norma il quale prevede che i “consigli dell’ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni” e, ulteriormente, se le commissioni previste dal citato articolo debbano essere considerate collegio perfetto e, nell’ipotesi in cui siano composte da un numero superiore a tre, se possano validamente deliberare a maggioranza semplice.

L’art. 32 L. 247/2012 1° c. individua la composizione minima della sezione ma non esclude, evidentemente, che essa possa essere costituita con un maggior numero di componenti: il quorum costitutivo coincide quindi con quello deliberativo nella sola ipotesi di commissione composta da tre membri dovendosi, qualora il numero di componenti sia maggiore di tre, applicare […]

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