La funzione disciplinare degli Ordini circondariali forensi dopo la riforma dell’ordinamento professionale e prima dell’insediamento dei CDD

La disciplina relativa all’esercizio della funzione disciplinare da parte degli Ordini circondariali forensi ha trovato applicazione – ai sensi dell’art. 65, comma 1, della l. n. 247/12 – sino all’insediamento dei nuovi organi disciplinari ai sensi dell’art. 50 della stessa legge n. 247/12, non essendovi stata abrogazione da parte dell’art. 3, comma 5 bis del D.L. n. 138/2012 (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita invalidità della sanzione deontologica comminatagli dal COA di appartenenza nel 2013, per pretesa inesistenza, illo tempore, del relativo potere disciplinare in capo all’Ordine circondariale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 242

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 30.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 242 del 30 Dicembre 2015 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 29 Novembre 2012 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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