La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa

L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 17 bis cod. deont. (ora, 17 e 35 ncdf), deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa (Nel caso di specie, in una intervista ad un quotidiano, il professionista dichiarava di distinguersi dagli altri avvocati, a suo dire non altrettanto informati e documentati).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin), sentenza del 11 novembre 2015, n. 163

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 194, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 11 Novembre 2015 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA, delibera del 18 Gennaio 2010 (censura)
Giurisprudenza CNF

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