Il Giudice di Pace di Bari chiede quale sia la corretta interpretazione dell’art. 30 C.D.F., con riferimento ad un’ipotesi in cui l’avvocato corrispondente non sia stato nominato dal “dominus”, ma abbia ricevuto l’incarico direttamente dal Cliente. Chiede inoltre quale sia il criterio d’applicazione della voce tariffaria “corrispondenza con il Cliente” nella tabella diritti.

Il Codice Deontologico Forense, all’art.30, impone all’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza di provvedere a retribuirlo, ove non vi abbia adempiuto la parte assistita (salvo che non dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l’adempimento). La norma non disciplina la fattispecie in cui l’avvocato sia stato direttamente incaricato dal Cliente, che risulta quindi al di fuori dal campo d’applicazione dell’art. 30. In tale caso non sussiste quindi in capo al “dominus” la solidarietà passiva per il pagamento delle competenze del procuratore domiciliatario o comunque del co-difensore.

Quanto al criterio d’applicazione della voce relativa al diritto “corrispondenza informativa”, esso per giurisprudenza consolidata deve ritenersi applicabile una sola volta per l’intero procedimento giudiziario e non può essere reiterato nella notula ogni volta che vi sia l’invio di una lettera al Cliente.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 16 marzo 2011, n. 35

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 35 del 16 Marzo 2011
- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment