Home page

Chiavi di ricerca:
- numero: 9
- anno: 2017
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

Risultati della ricerca: 1

  • Il COA di Roma chiede di sapere se: 1. L’abogado già iscritto all’Ordine degli Avvocati italiano possa sostituire un Collega ordinario in una udienza relativa ad una procedura nella quale non abbia preventivamente depositato dichiarazione di intesa (anteriormente alla parte rappresentata, ovvero al primo atto di difesa dell’assistito, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 96/2001) depositando a verbale una delega per la sostituzione sottoscritta dal Collega ordinario contenente dichiarazione di intesa specifica per la procedura in cui gli viene chiesto di partecipare; 2. Se, in caso di risposta negativa al quesito di cui al punto 1. la posizione dell’abogado possa essere sanata da una dichiarazione di intesa prodotta ad una udienza successiva; 3. se possa essere considerata un vizio procedurale la circostanza che un abogado abbia sostituito in udienza un avvocato ordinario senza depositare la delega e/o contestuale dichiarazione di intesa; ed in caso di risposta positiva, se il vizio produca effetti sull’intera procedura o solo sulla specifica fase; 4. se la mancanza di dichiarazione di intesa o di delega possa essere eccepita dalla parte o debba essere pronunciata solo dall’autorità adita e se, di conseguenza, il deposito della dichiarazione di intesa o della delega di udienza sia una responsabilità dell’abogado esclusivamente nei confronti dell’autorità adita, al fine di dimostrare che egli agisce di intesa e sotto il controllo di un avvocato ordinario, ovvero se sia una responsabilità procedurale che inficia anche i rapporti con i terzi.
    Consiglio Nazionale Forense (Secchieri Carla), parere n. 9 del 18 Gennaio 2017