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Chiavi di ricerca:
- numero: 62
- anno: 2011
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

Risultati della ricerca: 1

  • E’ insorto conflitto negativo tra i Consigli dell’Ordine di Gorizia e di Trieste in materia di competenza all’applicabilità della sospensione cautelare prevista dall’art. 43 l.p. Il conflitto è stato originato dalla circostanza che nei confronti degli avvocati X e Y, iscritti all’Ordine di Gorizia, pende procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell’Ordine di Trieste, che a suo tempo lo aveva aperto in quanto i fatti disciplinarmente rilevanti erano stati commessi nel suo ambito territoriale. Dovendosi ora procedere all’eventuale applicazione della sospensione cautelare di detti avvocati ex art. 43 legge cit., a seguito della pubblicazione della sentenza penale di condanna dei medesimi e del conseguente strepitus fori, il COA di Gorizia chiede di conoscere se la pendenza del procedimento disciplinare davanti al COA di Trieste ha attratto – come esso ritiene – anche la competenza relativa all’applicazione della sospensione cautelare, competenza che quest’ultimo Consiglio nega.
    Consiglio Nazionale Forense (Salazar Michele), parere n. 62 del 14 Luglio 2011