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Chiavi di ricerca:
- numero: 55
- anno: 2011
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

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  • Con nota pervenuta il 29 marzo 2011 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Castrovillari ha richiesto il parere di questo Consiglio Nazionale in merito all’istanza di un professionista – iscritto nell’elenco speciale annesso all’Albo, quale dirigente dell’Unità operativa centrale “Affari generali e legali” di un’Azienda sanitaria provinciale – “diretta ad ottenere il passaggio dal predetto albo speciale all’albo ordinario, sulla base della asserita cessazione di ogni condizione di incompatibilità, in virtù del disposto di cui all’art. 18 Legge 183/2010, avendo egli ottenuto dalla stessa Azienda sanitaria la concessione di un periodo di aspettativa senza assegni per un massimo di dodici mesi a decorrere dal 9 gennaio 2011”. Opina il Consiglio rimettente che l’invocata disposizione legislativa, consentendo il collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti (senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio) per un periodo massimo di dodici mesi “anche per avviare attività professionali ed imprenditoriali”, mentre espressamente deroga (cfr. comma 2) al regime delle incompatibilità dettato dall’art. 53 del d. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non sembra, invece, escludere la permanenza dell’incompatibilità – specificamente prescritta dall’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 – tra l’esercizio della professione di avvocato e “qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni … o in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni”.
    Consiglio Nazionale Forense (Berruti Paolo), parere n. 55 del 25 Maggio 2011