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Chiavi di ricerca:
- numero: 38
- anno: 2014
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

Risultati della ricerca: 1

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza pone il seguente quesito: se, in un giudizio di separazione, il difensore di uno dei coniugi possa produrre documentazione bancaria intestata all’altro coniuge, pervenuta all’indirizzo coniugale dopo l’inizio della causa, facendo così prevalere il diritto di difesa del proprio assistito sul diritto alla privacy di controparte e così presupponendo la sussistenza di una causa esimente, sotto il profilo deontologico della condotta dell’avvocato che tale documentazione abbia prodotto.
    Consiglio Nazionale Forense (Merli Enrico), parere n. 38 del 21 Maggio 2014