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Chiavi di ricerca:
- numero: 31
- anno: 2014
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

Risultati della ricerca: 1

  • Il COA di Lagonegro formula i seguenti quesiti: 1) se possa considerarsi disciplinarmente rilevante il comportamento dell’avvocato che contestualmente all’esercizio della professione forense, svolga la docenza di materie giuridiche presso istituto scolastico pubblico (eventualmente a tempo pieno) omettendone la preventiva comunicazione al proprio Ordine di appartenenza; 2) se possa considerarsi destituito di jus postulandi l’avvocato esercente anche la docenza, che difenda una parte privata in controversie che coinvolgono come altra parte in causa una Pubblica Amministrazione, anche nell’ipotesi in cui non sia la sua stessa Scuola di appartenenza, ciò in riferimento a quanto previsto dall’articolo 1, comma 56 bis, L. n. 662/1996 come modificato dalla L. n. 140 del 28.5.1997
    Consiglio Nazionale Forense (Salazar Michele), parere n. 31 del 09 Aprile 2014