Il COA di Torino chiede quali siano i limiti allo svolgimento della professione da parte degli Avvocati Stabiliti. In particolare si vuole sapere: 1a) se l’Avvocato Stabilito possa essere nominato sostituto processuale ex art. 97, co.4, c.p.p.; 1b) se l’Avvocato Stabilito possa essere nominato sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. da avvocato diverso da quello con il quale abbia dichiarato d’agire d’intesa; 2) se l’Avvocato Stabilito possa assumere autonomamente mandato professionale o debba farlo congiuntamente con l’avvocato con il quale abbia dichiarato d’agire d’intesa; 3) se l’Avvocato Stabilito abbia l’onere di compiere attività ulteriori oltre a quella professionale; 4) se l’Avvocato Stabilito possa mantenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti; 5) se l’Avvocato Stabilito possa essere ammesso a sostenere l’esame di abilitazione professionale.

In risposta ai quesiti posti, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che:
1) l’Avvocato Stabilito, ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 98/5/CE e degli artt. 4 e 8 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, potendo svolgere le stesse attività professionali dell’avvocato che esercita con il corrispondente titolo nello Stato membro ospitante, può essere nominato sostituto processuale ai sensi degli artt. 97, co. 4, c.p.p. e 102 c.p.p. La nomina di sostituto ex art. 102 c.p.p. deve essere fatta esclusivamente da parte di avvocato con il quale abbia dichiarato d’agire d’intesa, tenendo ferma la possibilità da parte dell’avvocato straniero stabilito di agire d’intesa con diversi avvocati e in più procedimenti giudiziari;
2) considerato che l’agire d’intesa con avvocato dello Stato membro ospitante previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 deve risultare da scrittura autenticata o da dichiarazione congiunta resa da entrambi gli avvocati all’autorità procedente o al giudice adito, è opportuno che anche il mandato professionale venga assunto congiuntamente, e non in via autonoma;
3) l’Avvocato Stabilito dovrà svolgere, oltre all’attività professionale, quelle altre tutte previste dalla legge: quale, a titolo d’esempio, la presentazione annuale al Consiglio dell’Ordine dell’attestazione d’iscrizione all’organizzazione professionale d’origine (art. 6, co. 10, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96); o la frequenza ai corsi di formazione permanente obbligatori per i professionisti dello Stato membro ospitante (art. 5, co.4. D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96).
4) nulla osta a che l’Avvocato Stabilito mantenga l’iscrizione nel Registro dei Praticanti;
5) l’Avvocato Stabilito può certo essere ammesso a sostenere l’esame di abilitazione professionale, purché in possesso di tutti requisiti previsti dalla legge (certificato di compiuta pratica, ecc.)

Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 16 gennaio 2013, n. 3

Quesito n. 202 del COA Torino

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 3 del 16 Gennaio 2013
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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