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Chiavi di ricerca:
- numero: 3
- anno: 2013
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

Risultati della ricerca: 1

  • Il COA di Torino chiede quali siano i limiti allo svolgimento della professione da parte degli Avvocati Stabiliti. In particolare si vuole sapere: 1a) se l’Avvocato Stabilito possa essere nominato sostituto processuale ex art. 97, co.4, c.p.p.; 1b) se l’Avvocato Stabilito possa essere nominato sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. da avvocato diverso da quello con il quale abbia dichiarato d’agire d’intesa; 2) se l’Avvocato Stabilito possa assumere autonomamente mandato professionale o debba farlo congiuntamente con l’avvocato con il quale abbia dichiarato d’agire d’intesa; 3) se l’Avvocato Stabilito abbia l’onere di compiere attività ulteriori oltre a quella professionale; 4) se l’Avvocato Stabilito possa mantenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti; 5) se l’Avvocato Stabilito possa essere ammesso a sostenere l’esame di abilitazione professionale.
    Consiglio Nazionale Forense (Allorio Carlo), parere n. 3 del 16 Gennaio 2013