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Chiavi di ricerca:
- numero: 70
- anno: 2014
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

Risultati della ricerca: 1

  • Il COA di Piacenza chiede di sapere se sia consentito “ad un avvocato iscritto all’Albo chiedere ed ottenere sospensione temporanea dall’esercizio della professione a norma dell’art. 20, comma 2 L.P.F. al fine di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo determinato o se, invece, detta situazione, ma pur sempre temporanea, sia incompatibile con il mantenimento dell’iscrizione e richiede quindi la cancellazione”.
    Consiglio Nazionale Forense (Salazar Michele), parere n. 70 del 24 Settembre 2014