Rinuncia al ricorso al CNF ed estinzione del procedimento

La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale appellato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 7 marzo 2016, n. 33

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 11 novembre 2015, n. 170, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 120, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 22 luglio 2015, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 22 aprile 2015, n. 66, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 50, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 165.
Sulla diversa fattispecie della rinuncia all’esposto (che “non produce alcun effetto, non condizionando né implicando l’estinzione o l’interruzione del procedimento, in quanto l’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti“), cfr. tra le altre: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 105; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. BORSACCHI), sentenza del 4 giugno 2009, n. 50; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Perfetti), sentenza del 21 dicembre 2005, n. 153; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 14 luglio 2003, n. 220; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Operamolla), sentenza del 27 giugno 2003, n. 199.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 07 Marzo 2016 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA, delibera
Giurisprudenza CNF

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