Reticenza e presunzione di non colpevolezza in sede disciplinare

Il procedimento disciplinare è caratterizzato dal c.d. principio accusatorio, sicché dal mero silenzio serbato rispetto ad una contestazione disciplinare non può di per sè dedursi la fondatezza della stessa, incombendo al Giudice disciplinare l’onere di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 7 marzo 2016, n. 50

NOTA:
Con specifico riferimento ai cc.dd. fatti non contestati, cfr. in senso conforme Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 20.
Con specifico riferimento al principio di presunzione di non colpevolezza, cfr. in senso conforme Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 16 luglio 2015, n. 107, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 191, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 07 Marzo 2016 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 03 Giugno 2010
Giurisprudenza CNF

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