Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

L’impedimento del professionista a comparire all’udienza disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, il certificato medico si limitava a comprovare una distorsione alla caviglia).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 20 marzo 2014, n. 40.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 10 Maggio 2016 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 23 Marzo 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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