Prescrizione dell’azione disciplinare e procedimento penale

In tema di procedimento disciplinare derivante da fatti costituenti reato per cui sia iniziata un’azione penale, il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Per effetto della modifica dell’art. 653 c.p.p. disposta dall’art. 1 della l. n. 97/01, qualora l’addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la necessaria sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. Posto che l’art. 653 c.p.p., anche a seguito della modifica disposta dall’art. 1 della l. n. 97/01, si riferisce ai procedimenti disciplinari davanti alle “pubbliche autorità”, deve ritenersi che la pregiudizialità operi anche nella fase amministrativa del procedimento, escludendo la decorrenza del termine prescrizionale, a prescindere dall’effettiva sussistenza di un provvedimento di sospensione del provvedimento disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 121

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 23 Luglio 2015 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 20 Settembre 2012 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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