Praticanti avvocati: la cessazione dell’abilitazione al patrocinio

In tema di pratica forense, l’art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede uno speciale registro in cui sono iscritti i laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica per la professione di avvocato, i quali, dopo un anno dalla iscrizione, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, a esercitare, limitatamente a determinati procedimenti, il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso I ‘ordine circondariale che ha la tenuta del registro medesimo. Una volta decorso il sessennio, l’iscritto non potrà più esercitare il patrocinio, senza dover necessariamente subire la cancellazione dal registro, in assenza di specifica previsione normativa che la contempli.

Corte di Cassazione (pres. Frasca, rel. Positano), SS.UU, sentenza n. 26704 del 23 ottobre 2018

Classificazione

- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 26704 del 23 Gennaio 2018 (respinge)
Giurisprudenza Cassazione

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