Obbligo di comunicare l’interruzione delle trattative al collega di controparte – Presupposti

Ai fini della configurabilità della violazione dell’art. 46 comma 7 CDF è necessario che tra i Professionisti siano intercorse effettive trattative stragiudiziali, tali non potendosi ritenere la partecipazione ad un incontro interlocutorio tra i rispettivi assistiti ed uno scambio di mail ribadenti le distanti posizioni delle parti (In applicazione del principio di cui in massima è stato disposto il proscioglimento dell’incolpata la quale, dopo aver assistito la cliente separanda in un incontro interlocutorio con la controparte e con il suo legale e dopo uno scambio di mail con il Collega avversario, aveva provveduto a depositare il ricorso per la separazione giudiziale senza preavvertirlo).

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 38 del 13 ottobre 2020

Giurisprudenza CDD

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