L’omessa restituzione della documentazione al cliente

L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 33 cdf (già art. 42 codice previgente) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 13 Marzo 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 16 del 17 Marzo 2022 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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