L’iscrizione all’albo non è idonea a consolidarsi come diritto quesito, sicché la cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo può avvenire in ogni tempo

L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione, che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990, anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 13 del 25 gennaio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 25 Gennaio 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Locri, delibera del 10 Giugno 2015 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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