L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 116 del 7 giugno 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 07 Giugno 2023 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 2 del 28 Gennaio 2019 (sospensione)
abc, Evidenza, Giurisprudenza CNF

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