Le espressioni sconvenienti od offensive nei confronti del giudice

L’avvocato, nell’ambito della propria attività difensiva, può e deve esporre con vigore le ragioni del proprio assistito, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone. A tale ampiezza dei mezzi difensivi si contrappone tuttavia, quale limite invalicabile, il divieto di assumere atteggiamenti o comportamenti sconvenienti e in violazione del codice deontologico forense, che impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante che del suo operato (Nel caso di specie, il professionista aveva appellato la sentenza asserendo che il giudice avrebbe condannato il suo assistito senza leggere gli atti, utilizzando la tecnica del “copia ed incolla” e con motivazione mediocre. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha quindi ritenuto responsabile il professionista, che ha sanzionato con l’avvertimento, in luogo della censura inflittagli dal COA di appartenenza).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Sica), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 22
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PISANO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 110.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 27 Febbraio 2013 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 09 Novembre 2009 (censura)
Giurisprudenza CNF

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