La specificità dei motivi del gravame, necessaria ai fini dell’ammissibilità del ricorso al CNF, richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’identificazione esatta dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione (Nel caso di specie, l’avvocato impugnava in proprio la delibera con cui il COA di appartenenza ne aveva disposto la cancellazione amministrativa dall’albo in quanto sottoposto ad amministrazione di sostegno).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 216
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. n.30 del 13.3.2013; n.119 del 17.9.2012; n.184 del 15.12.2011; n.88 del 21.10.2010; n.98 del 16.7.2007.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 216 del 30 Dicembre 2013 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 27 Agosto 2012 (cancellazione amm.va)
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