La sospensione necessaria del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale

Nell’ipotesi di addebito disciplinare per gli stessi fatti contestati in sede penale, la sospensione del procedimento disciplinare si impone come necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. fino alla definizione del procedimento penale, in quanto dalla definizione del secondo può dipendere, conformemente alla lettura del riformato art. 653 c.p.p., quella del primo.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 101

NOTA:
In senso conforme. tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2013, n. 26
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 22
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mascherin), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 14;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 11;
– Corte di Cassazione, SS.UU., 1° febbraio 2010, n. 2223.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 16 Luglio 2015 (estinzione) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 07 Novembre 2013 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment