La sentenza penale di assoluzione per depenalizzazione del reato non rileva in sede disciplinare

In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nel primo ha efficacia di giudicato nel secondo quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Nel caso di proscioglimento in sede penale occorre invece distinguere: qualora l’assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste, l’esclusione dell’ontologia del fatto ne impedisce la valutazione anche disciplinare, mentre se essa è intervenuta perché il fatto non costituisce reato, riconoscendone l’ontologia ed escludendo la sola rilevanza penale, l’organo disciplinare può e deve valutarlo sotto il profilo deontologico (Nel caso di specie, l’incolpato era stato assolto in sede penale perché il fatto non costituiva più reato a seguito di depenalizzazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Maggio), sentenza n. 250 del 15 dicembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 250 del 15 Maggio 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Cagliari, delibera del 04 Luglio 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 19200 del 06 Luglio 2023 (accoglie)
Giurisprudenza CNF

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