La rilevanza deontologica della vita privata del professionista

L’illecito disciplinare prescinde dalla natura personale o privata del comportamento posto in essere dall’avvocato qualora assuma rilevanza esterna e possa incidere negativamente sul prestigio, la dignità e il decoro della classe forense: tale principio mira infatti a tutelare l’immagine dell’avvocato che in quanto collaboratore della giustizia deve improntare la sua condotta a criteri di correttezza e dignità anche se il suo comportamento non ha alcuna relazione con l’attività professionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 17 luglio 2014, n. 94

NOTA:
In senso conforme, CNF 29 novembre 2012, 160, CNF 15 marzo 2013, n. 41.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 17 Luglio 2014 (estinzione) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 15 Dicembre 2012 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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