La revoca in autotutela del provvedimento impugnato (con rinuncia all’impugnazione)

La revoca in autotutela del provvedimento impugnato (nella specie, sospensione cautelare), con rinuncia alla relativa impugnazione, comporta la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del procedimento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Broccardo), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 6

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 252.
Sulla necessità della rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente, non bastando di per sè sola la revoca del provvedimento impugnato, cfr., tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 187, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 184.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 17 Febbraio 2016 (estinzione) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 09 Aprile 2013 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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