La ratio del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega

L’art. 28 del Codice Deontologico Forense (ora, art. 48 ncdf) inibisce tra l’altro la produzione in giudizio delle lettere qualificate riservate scambiate con i colleghi; tale precetto non prevede eccezioni o esimenti al di fuori di quelle previste nella medesima disposizione, trattandosi di canone deontologico che mira a salvaguardare il corretto svolgimento dell’attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi possano dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorchè le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolezze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza dell’11 dicembre 2014, n. 177

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense n. 33 del 2.3.12 e Consiglio Nazionale Forense n. 161 del 29.11.12.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 11 Dicembre 2014 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 30 Maggio 2011 (censura)
Giurisprudenza CNF

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