La radiazione di diritto dall’albo non può essere automaticamente inflitta

La procedura per la radiazione di diritto ex art. 42 lett. b. R.d.l. 1578/33 (nella specie, a seguito di condanna per il reato di cui all’art. 372 c.p.) deve essere deliberata del C.O.A. sentito il professionista; in ogni caso, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, qualsivoglia sanzione -ivi compresa, pertanto, anche quella che operi di diritto- non può essere automaticamente inflitta ma deve essere adottata a seguito di un procedimento che consenta di adeguarla al caso concreto, in base al principio di proporzione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rideterminato la sanzione della radiazione in quella della cancellazione disciplinare, all’epoca ancora prevista).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 152

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 10 Novembre 2014 (accoglie) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 20 Gennaio 2013 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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