La professione di avvocato è incompatibile con l’incarico di amministratore unico di società non interamente pubblica

Il soggetto che riveste cariche sociali e al quale siano attribuiti effettivi poteri di gestione, versa in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione di avvocato, salvo si tratti di società a capitale interamente pubblico (art. 18 L. n. 247/2012), non essendo all’uopo sufficiente una partecipazione pubblica inferiore, ancorché di poco, a quella totalitaria (Nel caso di specie, l’avvocato era stato cancellato dall’albo perché amministratore unico di una società a capitale pubblico per circa l’80%. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione e quindi confermato il provvedimento del COA).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 208 dell’11 novembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 208 del 11 Novembre 2022 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 08 Settembre 2020 (cancellazione amm.va)
Evidenza, Giurisprudenza CNF

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