La mancanza di una o più pagine nella (sola) copia notificata della decisione disciplinare

Va esclusa la nullità della delibera sanzionatoria del C.d.O. che risulti mancante di una o più pagine nella copia dell’atto notificato, peraltro depositato in originale nella sua integrità presso la segreteria del Consiglio e dunque suscettibile di essere preso in visione, allorquando una siffatta mancanza non abbia effettivamente impedito al destinatario della notifica l’integrale comprensione dell’atto e, quindi, in concreto leso il suo diritto di difesa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 153

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 183, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 18 giugno 2010, n. 42, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 300, nonché Cass. SS.UU. sentenza del 15.04.2004 n. 7200, Cass. SS.UU. sentenza del 06.06.2003 n. 9069, Cass. SS.UU. sentenza del 18.10.1994 n. 8482, Cass. SS.UU. sentenza del 18/10/1994, n. 8482, Cass. SS.UU. sentenza del 3/3/1994 n. 2077.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 10 Novembre 2014 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 05 Dicembre 2012 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 23364 del 16 Novembre 2015 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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