La (generica) formazione in proprio non è sufficiente ad assolvere l’obbligo deontologico

L’obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l’autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse (Nel caso di specie, il professionista aveva ritenuto assolto l’obbligo in parola per la consultazione di riviste, libri, banche dati, e la partecipazione a convegni non accreditati).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 25 luglio 2016, n. 218

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 25 Luglio 2016 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 09 Luglio 2012 (censura)
Giurisprudenza CNF

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