La duplice ratio del divieto di divulgare il nominativo di clienti e parti assistite

L’art. 35 co. 8 cdf (secondo cui “Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano”) -che costituisce applicazione dell’art. 10 L. n. 247/2012 (“Informazioni sull’esercizio della professione”), dell’art. 17 cdf (“Informazione sull’esercizio dell’attività professionale”), dell’art. 28 cdf (“Riserbo e segreto professionale”) e dell’art. 37 cdf (“Divieto di accaparramento”)- ha una duplice ratio: da un lato, impedire una diffusione che potrebbe riguardare non solo i nominativi dei clienti stessi ma anche la particolare attività svolta nel loro interesse con interazioni di terzi, prestandosi ad interferenze, condizionamenti e strumentalizzazioni; dall’altro, tutelare l’autonomia del professionista in stretta correlazione con la dignità ed il decoro della professione, come risulta dalla irrilevanza del consenso delle parti alla divulgazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 294 del 5 luglio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 294 del 05 Luglio 2024 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 13 Febbraio 2023 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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