La disciplina applicabile ai Praticanti abilitati al patrocinio iscritti al Registro prima della entrata in vigore del Regolamento

Il combinato disposto di cui agli articoli 41, comma 13, della nuova legge professionale (che contempla l’adozione di un Decreto Ministeriale recante la disciplina delle modalità di svolgimento del “nuovo” tirocinio) e 65, comma 1, stessa legge (che detta “disposizioni transitorie”, prevedendo che “fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge” si debbano applicare “le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”) impone di ritenere che, prima dell’emanazione del Regolamento detto, le istanze di abilitazioni al patrocinio debbono essere trattate secondo la disciplina previgente dettata dall’art. 8 R.D.L. n. 1578/1933, come sostituito dall’art. 1 della legge n. 406/1985, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio. Inoltre, l’abilitazione al patrocinio concessa, secondo la “vecchia” disciplina, prima dell’emanazione del Regolamento ex art. 41, comma 13, legge n. 247/12 mantiene la sua efficacia anche a seguito della sopravvenienza del Regolamento, nel senso che i patrocinanti già abilitati ai sensi della precedente normativa sono e restano titolati, anche successivamente all’emanazione del regolamenti anzidetti, a svolgere la loro attività in autonomia, e non nei più circoscritti limiti di cui all’art. 41, comma 12, legge n. 247/2012.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza del 3 agosto 2017, n. 107

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 03 Agosto 2017 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Sulmona, delibera del 21 Maggio 2015 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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