Incensurabile in Cassazione l’adeguatezza della sanzione disciplinare inflitta

In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio Nazionale Forense non è censurabile in sede di legittimità, salvo il caso di assenza di motivazione (Nel caso di specie, il ricorrente aveva chiesto ridursi la sanzione stessa, perché ritenuta eccessivamente severa. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato la domanda).

Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cass. S.U. 1-8- 2012 n. 13791, Cass. S.U. 26-5-2011 n. 11564, Cass. S.U. 23-1-2004 n. 1229, Cass. S.U. 13-1-2003 n. 326.

Giurisprudenza Cassazione

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