Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale (se non pure sottoscritto dal ricorrente munito di jus postulandi)

Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio (Nel caso di specie, il ricorso al CNF era stato proposto da avvocato non Cassazionista, ma pure sottoscritto personalmente dall’avvocato ricorrente. Per tale ultima circostanza in applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato ammissibile).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 266 del 30 dicembre 2022

NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Maggio), sentenza n. 226 del 26 novembre 2022.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 266 del 30 Dicembre 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 21 Ottobre 2019 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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