Impugnazione al CNF: il requisito dell’autosufficienza

Chi intenda appellare la decisione disciplinare del Consiglio territoriale ha l’onere, a pena di inammissibilità del gravame, di a) indicare i passi della decisione non condivisi, se non trascrivendoli integralmente, almeno riassumendone in maniera chiara e sufficientemente specifica il contenuto; b) esporre i motivi specifici di dissenso, indicando gli errori, anche di diritto, e le omissioni in cui è incorso il giudice di primo grado; c) esporre, sulla scorta di essi, un ragionato progetto alternativo di decisione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 25 settembre 2017, n. 136

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 25 Settembre 2017 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 20 Ottobre 2014 (censura)
Giurisprudenza CNF

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