Il procedimento disciplinare non presuppone un esposto ma è attivabile d’ufficio

Ai sensi dell’art. 50, co. 4, L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita mancanza di legittimazione attiva in capo all’esponente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Virgintino), sentenza n. 117 del 25 giugno 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 25 Giugno 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 18 Ottobre 2018 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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