Il mero disagio psichico non esclude la responsabilità disciplinare, ma semmai attenua la sanzione

Il contegno del professionista può essere oggetto di valutazione disciplinare solo se sia imputabile, cioè proveniente da un soggetto capace di intendere e di volere. Un vizio parziale di mente, invece, pur determinando una ridotta capacità di cognizione e di volere, produce effetti soltanto ai fini della valutazione della gravità dell’illecito disciplinare e, quindi, dell’entità della pena da irrogare (Nel caso di specie, l’incolpato versava in “un profondo e avanzato stato depressivo”, ma con “funzioni psichiche superiori sostanzialmente integre”, tali pertanto da escludere uno stato di totale incapacità di intendere e di volere e quindi di non imputabilità sul piano disciplinare).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 20 luglio 2013, n. 128
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, 30 settembre 1993, n. 110.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 20 Luglio 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 14 Ottobre 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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