Il divieto di trattenere, oltre il tempo strettamente necessario, il denaro spettante al cliente

Atteso che, ai sensi dell’art. 30 cdf, l’infrazione disciplinare nella gestione di denaro altrui si concretizza allorquando si trattengano somme ricevute per conto della parte assistita oltre il tempo strettamente necessario, l’intervallo di un tempo pari ad alcuni mesi durante il quale il professionista abbia trattenuto somme di spettanza della cliente deve ritenersi assolutamente ingiustificabile e certamente idoneo ad integrare l’illecito deontologico de quo. Viola altresì in modo grave i doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità che devono presiedere alla sua attività, il professionista che – come nella specie – abbia omesso di dare alla propria parte assistita le informazioni cui è tenuto, e di rendere conto delle somme ricevute dalla controparte nell’esecuzione dell’incarico e ancora di mettere prontamente a disposizione quelle incassate.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 25 Giugno 2021 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 08 Aprile 2019 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 29589 del 11 Ottobre 2022 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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