Il COA di Latina formula quesiti in merito al rilascio di nulla osta per il trasferimento dell’iscrizione presso altro Ordine.

In particolare, chiede di sapere se:
“1) possa essere concesso il nulla osta al trasferimento presso altro Ordine all’iscritto all’Albo nei cui confronti è stato presentato un esposto disciplinare, con trasmissione degli atti al CDD, ma nei confronti del quale non sia stato ancora formulato il capo di incolpazione, né disposta l’archiviazione. In caso positivo se debba essere annotata sul certificato la sussistenza dell’esposto;
2) il rilascio del nulla osta al trasferimento o anche la sola materiale consegna dello stesso al richiedente possano essere subordinati al pagamento da parte dell’iscritto dei contributi annuali per i quali risulti moroso nei confronti dell’attuale C.O.A. di appartenenza. In caso negativo, se debba essere comunque annotata sul certificato la morosità;
3) possa essere deliberato il nulla osta al trasferimento dell’iscritto che non sia in regola con la formazione professionale continua. In caso positivo, se debba essere comunque annotato sul relativo certificato il mancato conseguimento dei crediti formativi obbligatori.”
Con riferimento al quesito sub 1), si osserva che il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare (ritenuto operante, ex multis, dalle sentenze nn. 123/2017 e dal parere n. 56/2021) opera a partire dall’invio degli atti al CDD.
Con riferimento al quesito sub 2) si rinvia a quanto deciso dal Consiglio nazionale forense) con sentenza del 13 dicembre 2018, n. 168, secondo cui: “La materiale consegna del nulla osta al trasferimento ad altro COA è legittimamente subordinato al saldo della pregressa morosità da parte dell’iscritto medesimo nei confronti dell’attuale COA di appartenenza (nella specie, per mancato pagamento dei contributi annuali)”.
Con riferimento al quesito sub 3) si ritiene che il mancato adempimento dell’obbligo formativo non sia ostativo al trasferimento: infatti, l’obbligo formativo deve essere adempiuto dall’iscritto indipendentemente dall’Albo di iscrizione. Opportunamente, in sede di adozione del nulla osta, il COA potrà annotare il mancato conseguimento dei crediti formativi prescritti.

Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 58

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 58 del 20 Dicembre 2022
- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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