I limiti all’assunzione di incarichi contro una parte già assistita

La ratio dell’art. 68, co. 1, cdf (già art. 51 codice previgente) va ricercata nella tutela dell’immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico, non solo quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito, ma anche nella ipotesi in cui il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto, a nulla rilevando un’eventuale differenza tra difesa formale e difesa sostanziale basata sulla distinzione tra parte assistita (recte, parte della quale si spende processualmente il nome) e cliente (recte, colui che dà l’incarico, e che normalmente paga).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza n. 43 del 25 febbraio 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 25 Febbraio 2020 (accoglie) (richiamo)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 09 Marzo 2017 (censura)
Giurisprudenza CNF

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