Elezioni forensi: la distinzione tra incandidabilità e ineleggibilità nella sostanza è difficilmente percepibile

L’incandidabilità è una «particolarissima causa di ineleggibilità», sicché gli artt. 47, comma 6, L. n. 247/12 (ove si parla di ineleggibilità) e l’art. 22, co. 6, r.d.l. n. 1578/33 (ove si parla di incandidabilità) devono ritenersi pressoché equivalenti, giacché nella sostanza la distinzione tra incandidabilità e ineleggibilità è qui difficilmente percepibile.

Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Stalla), SS.UU., sentenza n. 21342 del 19 luglio 2023

Giurisprudenza Cassazione

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