Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Inammissibilità – Natura di “decisione” ex art. 50, r.d.l. n. 1578/1933 – Esclusione – Applicabilità principi del giusto processo ex art. 111 Cost. – Esclusione – Natura amministrativa del procedimento – Esigenze buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. – Applicabilità

E’ inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera con la quale il C.d.O. dispone l’apertura del procedimento disciplinare, non potendo essere condivisa, in virtù dell’argomento letterale e sistematico, una diversa e più ampia interpretazione dell’art. 50 del r.d.l. n. 1578/33 (Cass., Sez. un., n. 29294/2008), la cui generica disposizione consentirebbe di ritenere “decisioni”, e come tali suscettibili di impugnativa – sia pure limitata entro un mero controllo estrinseco di legalità formale -, le deliberazioni di apertura del procedimento, atteso che il legislatore, con tale termine, ha senz’altro inteso definire il provvedimento decisorio conclusivo del procedimento disciplinare che si svolge nei confronti degli avvocati, e non anche gli atti con cui è disposta l’apertura del procedimento disciplinare. A suffragio di una diversa esegesi non può ritenersi rilevante né, per un verso, la circostanza che legge professionale preveda l’intervento del C.N.F. anche prima della definizione del procedimento davanti al Consiglio locale come avviene per le decisioni in materia di ricusazione o astensione dei componenti del Consiglio dell’ordine (art. 53, R.D. n. 37/34) o per la risoluzione dei conflitti di competenza insorti fra i Consigli locali – in quanto le richiamate norme in tema di ricusazione sono superate ancorché non esplicitamente abrogate dalle disposizioni previste dall’art. 2 d.lgs. n. 597/47, mentre la pronuncia sui conflitti di competenza risolve comunque una fase incidentale del procedimento disciplinare – né, per altro verso, il richiamo ai principi del giusto processo sanciti dall’art. 111 Cost.. E ciò in virtù della condivisa considerazione secondo cui i C.d.O., quando esercitano la funzione disciplinare, svolgono funzione amministrativa, e non giurisdizionale, a quest’ultima soltanto dovendo conseguentemente essere rivolto il predetto parametro costituzionale ed alla prima invece più pertinentemente riferendosi, quale pubblica funzione, la norma di cui all’art. 97, co. 1, Cost. con le connesse esigenze di buon andamento ed imparzialità, esigenze riferibili al corretto esercizio del potere disciplinare e con le quali il sindacato sulle iniziative dei C.d.O., esercitato prima che il procedimento abbia avuto la sua conclusione, si pone in contrasto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 19 aprile 2010).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), decisione del 21 aprile 2011, n. 62

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 21 Aprile 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 19 Aprile 2010
Giurisprudenza CNF

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