Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità – Autenticazione di firma falsa – Rapporti con i magistrati – Dovere di rispetto – Accusa di parzialità non provata – Rapporti con i colleghi – Obbligo di corrispondere con il collega – Richiesta del compenso direttamente alla controparte assistito da altro collega – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di rendiconto e di messa a disposizione di somme – Violazione – Sanzione – Sospensione dall’esercizio professionale per mesi tre.

L’avvocato che autentica falsamente la firma di una persona defunta, anche con il consenso della vedova; che nel testo di una comparsa conclusionale accusa il giudice istruttore, senza fornire alcuna prova, di consapevole parzialità nella conduzione del procedimento; che richiede direttamente alla controparte assistita da un altro collega il pagamento del compenso, senza rivolgersi al collega stesso; che non informa il cliente dell’importo del credito riscosso per suo conto e trattiene ingiustificatamente la somma ricevuta, viola gravemente il dovere di probità, di rispetto della magistratura, di corrispondere con il collega e di mettere a disposizione del cliente le somme incassate per suo conto. È pertanto adeguata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi tre. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Treviso, 24 giugno 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Ballardini), sentenza del 11 febbraio 1994, n. 6

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 11 Febbraio 1994 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 24 Giugno 1993 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment