Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato

L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Sorbi), sentenza n. 254 del 30 dicembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 254 del 30 Dicembre 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 05 Dicembre 2016 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 23793 del 29 Luglio 2022 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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