Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato

L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 199

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 199 del 24 Dicembre 2015 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 19 Dicembre 2013 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22398 del 04 Novembre 2016 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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