Asserita illegittimità della mancata iscrizione o della cancellazione dall’albo forense: il risarcimento del preteso danno va fatto valere dinanzi al Giudice ordinario

Il CNF (e, quindi, non pure il TAR) ha giurisdizione speciale esclusiva in relazione ai reclami avverso i provvedimenti conclusivi ed i relativi atti procedimentali che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri forensi (a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa, id est: diritto o interesse legittimo), ivi comprese le impugnazioni avverso il rigetto, da parte dei COA, delle istanze per il rilascio dei relativi certificati. Non spetta invece al CNF la giurisdizione sulle domande di risarcimento del relativo preteso danno, asseritamente conseguente all’illegittimo esercizio del predetto potere da parte degli Ordini, che spetta infatti al giudice ordinario.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Pardi), sentenza n. 143 del 26 settembre 2022

NOTA:
In senso conforme, Cass. SSUU n. 10215/2006, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Di Maggio), sentenza n. 82 del 24 giugno 2020, CNF n. 250/2015 e CNF n. 158/2013.
Con specifico riferimento al preteso danno da procedimento disciplinare, cfr. altresì Cass. sez. III n. 19246/2015, secondo cui “Qualora il provvedimento disciplinare inflitto dall’Ordine degli avvocati sia annullato dalla Corte di cassazione o sia revocato dall’Ordine medesimo, non sussiste la responsabilità civile dei componenti del COA per i danni asseritamente arrecati al destinatario della sanzione in ragione dell’esito del procedimento, atteso che la violazione del codice deontologico può rilevare in sede giurisdizionale solo se affetta da incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, consentendo in tali casi il ricorso alla Sezioni Unite della Corte di cassazione, e, inoltre, il rispetto dell’autonomia degli Ordini, preposti a far rispettare il codice deontologico forense, esclude che integri, di per sé, una condotta illecita l’espletamento delle funzioni disciplinari, trattandosi di mezzo di controllo dei comportamenti dell’incolpato, contrari alla dignità e al decoro professionale“.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 26 Settembre 2022 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA, delibera del 05 Novembre 2018 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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