L’obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega

L’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente. Tale obbligo non sussiste, pertanto, allorché l’incarico di co-difesa o mera domiciliazione non sia pervenuto dall’avvocato dominus ma direttamente dal cliente (Nel caso di specie, l’avvocato era in procura come co-difensore ed aveva in precedenza ricevuto un acconto dal cliente, nei cui confronti aveva emesso fattura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza n. 244 del 31 dicembre 2018

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 244 del 31 Dicembre 2018 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 22 Novembre 2012 (censura)
Giurisprudenza CNF

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